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Legge 31/12/1962 n. 18603.150 milioni. Un trasportatore può, con il consenso dell'esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale, essere autorizzato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad assumere la responsabilità civile prevista dalla presente legge in vece dell'esercente. In tal caso a tutti gli effetti della presente legge, il trasportatore è considerato, rispetto agli incidenti nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle materie nucleari, come esercente di un impianto nucleare situato sul territorio nazionale. Art. 17 (articolo così sostituito dall'art. 2, DPR 10 maggio 1975 n. 519) Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti successivamente in più di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui è causato il danno, nessuno degli esercenti degli impianti nucleari nei quali sono stati tenuti precedentemente è responsabile del danno. Tuttavia, se un danno è causato da un incidente nucleare avvenuto in un impianto nucleare e che coinvolge soltanto materie nucleari che si trovano in sosta nell'impianto in questione durante un trasporto, l'esercente dell'impianto non è responsabile sempre che un altro esercente o un'altra persona sia responsabile ai sensi dell'art. 16. Se i combustibili nucleari, i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un incidente nucleare sono stati detenuti in più impianti nucleari e non si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, la responsabilità fa carico all'esercente dell'ultimo impianto nucleare nel quale essi sono stati detenuti prima che sia causato il danno, o all'esercente che li ha presi in consegna successivamente. Se il danno importa la responsabilità di più di un esercente in applicazione della presente legge, gli esercenti stessi sono responsabili in solido. Tuttavia, quando la responsabilità deriva dal danno causato da un incidente nucleare in cui siano coinvolte materie nucleari in corso di trasporto, sia in un solo e in un medesimo mezzo di traspor- to, sia in caso di deposito in corso di trasporto, in un solo e in un medesimo impianto nucleare, l'ammontare massimo del risarcimento al quale i suddetti esercenti sono tenuti è quello più alto stabilito rispetto a uno dei detti esercenti a norma dell'art. 19. In nessun caso l'esercente di un impianto nucleare può essere tenuto a pagare, per la responsabilità ad esso derivante da un incidente nucleare, una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'art. 19. Art. 18 (articolo così sostituito dall'art. 2, DPR 10 maggio 1975 n. 519) Il diritto al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare può essere esercitato soltanto contro un esercente che sia responsabile a norma della presente legge; oppure contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'esercente a norma dell'art. 21. Nessun'altra persona è tenuta al risarcimento dei danni causati da un incidente nucleare oltre quanto previsto dal presente articolo. Le disposizioni della presente legge non escludono la responsabilità: 1) di ogni persona fisica che dolosamente ha causato danni conseguenti ad un incidente nucleare di cui l'esercente non è responsabile in virtù dell'art. 15, commi terzo e ultimo, della presente legge; 2) della persona autorizzata ad esercire un reattore facente parte di un mezzo di trasporto, per danni causati da un incidente nucleare, quando un esercente non è responsabile di questi danni in virtù dell'art. 16, comma primo, punto b); e dello stesso art. 16, comma secondo, punto b). L'esercente ha diritto di rivalsa soltanto: a) contro la persona fisica che ha causato dolosamente il danno; b) se e nella misura in cui la rivalsa è prevista da contratto. Gli istituti di assi curazione per infortuni sul lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali, nonché gli istituti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle persone o alle cose prodotti da incidenti nucleari, non hanno alcuna azione nei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidalmente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente articolo per essere rivalsi di quanto corrisposto per l'assicurazione sociale o facoltativa per danno cagionato da incidente nucleare. Art. 22 (articolo così sostituito dall'art. 2, DPR 10 maggio 1975 n. 519) L'esercente di un impianto nucleare deve stipulare e mantenere una assicurazione per un ammontare pari a quello previsto dal precedente articolo 19 o fornire altra garanzia finanziaria di pari importo. Le condizioni generali della polizza di assicurazione debbono essere approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per i trasporti. Qualora si tratti di altra garanzia finanziaria, questa deve essere riconosciuta idonea con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita l'Avvocatura generale dello Stato. L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un trasporto di materie nucleari non possono in alcun caso essere sospese o avere termine prima che il trasporto stesso si sia concluso e che le materie nucleari siano state prese in consegna da altra persona che sia responsabile a termini di legge. L'assicurazione o la garanzia finanziaria date per un impianto nucleare non possono in alcun caso essere sospese o avere termine senza che sia dato preavviso scritto di almeno tre mesi notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Le somme dovute in base alla presente legge per il risarcimento di danni derivanti da incidenti nucleari non sono sequestrabili o pignorabili. Art. 23 (articolo così sostituito dall'art. 2, DPR 10 maggio 1975 n. 519) Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e dell'indennità dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza. Nessuna azione è proponibile decorsi dieci anni dall'incidente nucleare. In caso di danno causato da un incidente nucleare derivante da materie nucleari rubate, perdute o abbandonate e che non siano state recuperate, il termine anzidetto è computato dalla data dell'incidente nucleare ma non può in nessun caso essere superiore a 20 anni dalla data del furto, della perdita o dell'abbandono. Art. 24 (articolo così sostituito dall'art. 2, DPR 10 maggio 1975 n. 519) Le autorità giudiziarie italiane sono esclusivamente competenti a conoscere delle azioni previste dalla presente legge nel caso in cui l'incidente nucleare si sia verificato in Italia. Hanno del pari competenza esclusiva quando l'incidente nucleare si sia verificato fuori dei territori degli Stati ai quali si applicano le convenzioni ratificate con la legge 12 febbraio 1974 n. 109, oppure quando non sia possibile determinare con certezza il luogo in cui si è verifi- cato l'incidente nucleare e si trovi in territorio italiano l'impianto nucleare il cui esercente sia responsabile a norma della presente legge. Art. 25 Le azioni per il risarcimento dei danni prodotti da incidenti nucleari debbono essere proposte davanti al Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'impianto nucleare. L'atto di citazione deve essere notificato anche al Ministero del tesoro, che ha sempre facoltà di intervenire nel giudizio. Nel caso di concorso di più domande e quando si preveda che l'importo dei risarcimenti possa superare le garanzie finanziarie di cui agli artt. 19 e 20, il presidente del Tribunale dispone che abbia luogo una procedura concorsuale e nomina a tal fine un giudice delegato alla detta procedura di concorso. Nel caso di accertata insufficienza delle suddette garanzie finanziarie, il Tribunale riduce con sentenza proporzionalmente l'importo per ciascun danneggiato. Capo IV Dei brevetti Art. 26 L'Ufficio centrale brevetti è tenuto a comunicare al Comitato nazionale per l'energia nucleare tutte le domande di brevetti d'invenzione o di modelli industriali riconosciuti di natura specificamente nucleare o direttamente connessa od essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1960 n. 933. Art. 27 Il Ministro per l'industria e per il commercio, quando ricorrano particolari motivi di pubblico interesse, può concedere al Comitato nazionale per l'energia nucleare licenze non esclusive per l'utilizzazione di brevetti d'invenzione o di modelli di utilità. Su parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare il Ministro può anche concedere le dette licenze non esclusive a favore dell'utilizzatore di impianti nucleari, quando siano essenziali per lo sviluppo dell'energia nucleare nel Paese. Negli stessi decreti è fissato se ed in quale misura è dovuta l'indennità per l'utilizzazione, tenuto conto degli eventuali finanziamenti pubblici accordati per le relative ricerche. Avverso la fissazione dell'indennità o la non conces- sione della stessa è ammessa azione giudiziaria da parte dell'interessato, nel termine di trenta giorni dalla notifica del decreto. Capo V Disposizioni penali Art. 28 (Con sentenza 27 novembre 1974 n. 265, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo ) L'omessa denuncia dei materiali di cui all'art. 3 è punita con l'ammenda da lire1.000.000 a lire 5.000.000; nel caso di omessa denunzia di materie fissili speciali è altresì comminato l'arresto da uno a due anni. Art. 29 Chiunque commerci o trasporti i minerali di cui all'art. 197 del Trattato istitutivo della C.E.E.A. approvato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, senza autorizzazione del Ministro per l'industria e per il commercio, è punito con la pena dell'ammenda da lire 1.500.000 (importo così elevato a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981 n. 689) a lire 3.000.000. Chiunque commerci o trasporti senza autorizzazione materie grezze, materie radioattive, materie fissili speciali è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da lire 6.000.000 (1) a lire 30.000.000 (1). Alle stesse pene soggiace l'acquirente. Chiunque ometta di effettuare la denunzia prescritta dal secondo comma dell'art. 5 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 300.000 (importo così elevato a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981 n. 689) a lire1.500.000 (comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 30 dicembre 1965 n. 1704). Art. 30 Chiunque pone in esercizio un impianto nucleare senza averne ottenuta l'autorizzazione prevista dalla presente legge è punito con le pene dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da 15.000.000 (importo così elevato a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981 n. 689) a 30.000.000 (importo così elevato a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981 n. 689) di lire, senza pregiudizio delle pene applicabili per reati previsti dal Codice penale. La stessa pena si applica nel caso che l'esercente l'impianto nucleare continui nell'esercizio quando sia stata sospesa l'autorizzazione. Art. 31 Chiunque impiega isotopi radioattivi senza l'autorizzazione prevista dall'art. 13 è punito con l'ammenda da lire 1.500.000 (importo così elevato a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981 n. 689) a lire 6.000.000 (importo così elevato a norma dell'art. 113, L. 24 novembre 1981 n. 689). Art. 32 Nei casi previsti dagli articoli precedenti è sempre ordinata la confisca delle materie fissili speciali, delle materie grezze, dei minerali e delle materie radioattive. Capo VI Disposizioni finali e transitorie Art. 33 Tutte le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'art. 6, si applicano anche agli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica. Art. 34 Nulla è innovato per quanto concerne la vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni, d'igiene del lavoro, d'igiene del suolo e dell'abitato, di industrie insalubri, nonché di quanto attiene alla sicurezza degli impianti sottoposti alla vigilanza dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, limitatamente alle apparecchiature attualmente sottoposte alla sua vigilanza, ancorché incorporate o comunque facenti parte di impianti nucleari. Parimenti nulla è innovato in materia di demanio marittimo, di acque territoriali e di acque pubbliche. |
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